Tizio ritiene che il contratto con cui il suo defunto padre aveva venduto a Caio un immobile ad un prezzo unisono era simulato, essendo di fatto intervenuta tra le parti una donazione nulla perché non effettuata con atto stipulato alla presenza di testimoni. Si rivolge ad un legale per un parere.
Dai pochi elementi che ci vengono forniti nella traccia, dato per appurato che il trasferimento del bene immobile sia avvenuto effettivamente ad un prezzo irrisorio (e non magari solo per finalità di vantaggio fiscale), possiamo ritenere che si sia in presenza di un “negatum mixtum cum donatione”, ovvero di un contratto a natura onerosa in cui la sproporzione di prezzo voluta detrmina l’arricchimento, per liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore (07/1955, conf. 91/1931).
Per stabilire quale disciplina applicare a tale negozio sarà necessario verificare, attraverso il c.d. (criterio di prevalenza”, se ricorra una donazione remuneratoria – che esige la forma solenne richiesta per le donazioni tipiche – quando sia preponderante l’animus donandi, ovvero, in difetto, un negozio a titolo oneroso in adempimento di una obbligazione derivante dalla legge o in osservanza di un dovere morale o sociale (99/5265); in quest’ultimo caso la forma del contratto sarà quella prescritta per il negozio posto in essere dalle parti.
La giurisprudenza (04/19601) aggiunge che la compravendita ad un prezzo inferiore non integra di per sé questo tipo di negozio, incombendo alla parte interessata di provare sia la significativa sproporzione tra le prestazioni, sia la sua consapevolezza e la volontaria accettazione indotta dal c.d. “animus donandi”.
Venendo poi alla forma del contratto posto in essere, occorrerà verificare preliminarmente se questo debba essere considerato una donazione indiretta (“negotium mixtum cum donatione”) ovvero un negozio simulato (06/13337). Nel primo caso sarà sufficiente la forma dello schema negoziale adottato poiché l’art. 809 cc non richiama tra le norme applicabili quello dell’art. 782 cc: ciò avverrà quando la causa del contratto è onerosa, ma viene posta in essere con la diversa finalità di arricchire, per spirito di liberalità, il contraente che riceve la prestazione di maggior valore (97/1214). Diversamente, quando il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti per cui un contratto formalmente oneroso è in realtà a titolo gratuito si avrà un negozio simulato relativamente al prezzo (82/6723). Sono dunque incompatibili la donazione indiretta e la donazione simulata (72/712): nel primo caso la donazione non si potrà considerare nulla ex art. 782 cc per l’assenza dei testimoni all’atto pubblico, così come richiesto dagli artt. 47 e 48 della Legge Notarile per le donazioni remuneratorie (50/1916); viceversa nel secondo caso.
Per quanto ci risulta il caso in esame evidenzia un “negatium mixtum cum donatione” dal momento che il prezzo, seppur irrisorio, sembra sia stato versato. In questo caso la donazione sarà costituita dalla differenza tra il valore del bene ed il prezzo pagato.
Quanto al regime probatorio l’erede legittimario potrà valersi del regime più favorevole previsto dall’art. 1417 cc, assumendo la qualità di Tizio rispetto ai contraenti quando agisca per far valere il suo diritto all’intangibilità della quota di riserva (09/24134), non rilevando neppure che quale erede legittimo riesca a recuperare un bene al patrimonio relitto.
Al contrario, qualora non faccia valere neppure implicitamente la lesione della quota di riserva, ma agisca solamente per ricostruire il patrimonio ereditario e la conseguente divisione, non potrà considerarsi terzo rispetto al negozio che si assume simulato e dovrà soggiacere al regime probatorio della simulazione stabilito per i contratti (86/1049; 95/7666 e 99/848).
In quest’ultimo caso, ai sensi dell’art. 564 cc, per la proponibilità della domanda nei confronti di soggetti diversi dai coeredi, soggiace all’accettazione dell’eredità con il beneficio di inventario (87/1407).
Per quanto, poi, riguarda la prescrizione dell’azione di simulazione relativa, questa si prescrive nell’ordinario termine decennale che decorre dall’apertura della successione per il legittimario che agisca per far valere il suo diritto alla quota (di riserva); se invece si agisse per acquisire il bene al patrimonio ereditario, senza allegare una lesione della legittima, il termine decorrerà dalla data di compimento dell’atto che si assume simulato (07/4021).
In conclusione, l’erede legittimario potrà valersi delle agevolazioni probatorie e del più favorevole regime di prescrizione solo ove la domanda per accertare la simulazione del negozio sia accompagnata da una domanda per riduzione della donazione per lesione di legittima.