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La responsabilità professionale

Tizio si rivolge ad un legale di fiducia cui conferisce l’incarico di opporsi ad un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti.

Il professionista accetta l’incarico ma propone l’opposizione a detto decreto solo dopo che il relativo termine perentorio è spirato.

Per inquadrare correttamente la fattispecie in esame occorre in via preliminare capire come si atteggia nel nostro ordinamento la responsabilità professionale, ed in particolare quella forense.

In primo luogo il Codice Civile, all’art. 1176, distingue la diligenza nell’adempimento delle obbligazioni comuni da quella richiesta per le obbligazioni inerenti ad una attività professionale: mentre la prima si riferisce al “buon padre di famiglia”, con ciò individuando un modello di cittadino avveduto, in un determinato momento storico ed in un particolare contesto sociale (51/49), la seconda andrà riferita al c.d. “buon professionista”, con riferimento all’attività prestata.

Sul punto, in particolare per ciò che attiene la professione forense, si deve sottolineare che l’obbligazione assunta con l’accettazione dell’incarico impegna il professionista ad assicurare la propria opera per il raggiungimento del risultato desiderato, ma non può assicurarne il conseguimento. Quindi l’inadempimento non potrà desumersi dal mancato raggiungimento del risultato utile, ma andrà valutato sulla base dei doveri inerenti lo svolgimento della professione ed in particolare secondo la diligenza professionale di cui all’art. 1176 co.2 cc.

Sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione (02/2836 e 00/10431) esplicita che tale parametro andrà commisurato all’attività richiesta in rapporto ad un professionista di preparazione ed attenzione media: ove ciò non sia stato garantito, egli risponderà dei danni cagionati anche per colpa lieve. Tuttavia, l’ordinamento disciplina in dettaglio le professioni intellettuali, per cui la disciplina descritta andrà integrata da quella dettata dall’art. 2236 cc cha vale a limitare la responsabilità del prestatore d’opera intellettuale quando la prestazione implica problemi tecnici di speciale complessità: in tal caso egli risponderà dei danni ove solo il creditore dimostri il suo dolo o la sua colpa grave. Tale disposizione opera quindi come clausola limitativa delle responsabilità solo ove si versi in situazioni tecnicamente complesse (01/499). Spetterà dunque al debitore – professionista allegare e dimostrare che la prestazione, in concreto, sia di tale natura; tale apprezzamento è rimesso al giudizio di merito e pertanto incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato (97/7618, 02/5928, 02/15404, 05/8546).

Per rientrare in questo ambito si dovrà dimostrare che l’impegno intellettuale richiesto dal caso sia superiore a quello professionale medio e presupponga un dispendio di attività ed una preparazione superiore alla media (82/4437).

Dunque, ritornando al caso che ci occupa ed escludendo per quanto ci è possibile una responsabilità dolosa, occorre verificare se la colpa possa essere considerata grave: in tal caso no sarà necessario indagare se la prestazione richiesta fosse o meno di speciale difficoltà tecnica.

Orbene, la giurisprudenza enuclea la nozione di colpa grave del professionista riferendola a quegli errori non scusabili per la loro grossolanità ovvero quelle ignoranze incompatibili con il gradi di addestramento o preparazione che una professione richiede (77/1476).

Oltre a quanto espresso in precedenza sull’obbligazione professionale in generale, vi è da aggiungere che per affermare la responsabilità dell’avvocato la giurisprudenza (07/9238) non necessita di una indagine sull’azione che avrebbe dovuto coltivare o proporre e quindi sulla “certezza morale” che una diversa attività professionale avrebbe svolto un vantaggio per il cliente. Ciò che si richiede è la probabilità che un miglior effetto si sarebbe potuto verificare in relazione alla condotta idonea.

Da ultimo, si ritiene che l’avvocato che sia incorso in tale grossolano errore debba essere considerato – ex art. 1176 co2 cc – responsabile per colpa (grave) nei confronti dell’assistito, non essendo neppure ipotizzabile una particolare difficoltà tecnica nell’individuare il termine perentorio di opposizione a decreto ingiuntivo (il provvedimento infatti deve necessariamente esplicitarlo ex art. 641 cpc, co1).

Tizio dovrà provare ovviamente il danno patito ed il nesso causale con la condotta del professionista (06/6537) e potrà dunque agire per il risarcimento del danno per inadempimento ex art. 1218 cc.

Sul punto della opposizione a D.I. di recente sono intervenute le SS.UU. (10/19246) che hanno statuito il principio di diritto che l’iscrizione a ruolo della causa di opposizione subisce la riduzione a metà dei termini, per cui devono ritenersi improcedibili quelle tardive. Qualora il legale, facendo affidamento sulla precedente opposta interpretazione sia incorso in tale errore, non potrà essere a lui imputato l’inesatto inadempimento (05/16846, 96/10068).