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Il cittadino ha diritto di visionare i file video della infrazione al Codice delle Strada contestata.

Infatti, ai sensi degli articoli 2712 cod. civ. e 20, co. 1 bis del CAD, contestando la conformità della riproduzione parziale e statica del documento informatico (fotogrammi vs. video), la Pubblica Amministrazione deve esibire o mettere a disposizione l’accesso al file video originario.
Il generico richiamo alla privacy effettuato dagli organi accertatori appare improprio ed illegittimo poiché il bilanciamento dei diritti che il titolare del trattamento (P.A.) è chiamato a compiere non può compromettere il diritto di difesa dell’interessato ed il suo diritto di accesso agli atti del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 24 co. 7 della Legge n. 241/90.