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Il risarcimento del danno al paziente

Il paziente si ricoverava per un intervento chirurgico di tiroidectomia totale e veniva quindi dimesso; dall’esame del campione operatorio prelevato risultava l’asportazione di solo tessuto timico ed in effetti da un’ecografia di controllo si evidenziava la persistenza della ghiandola tiroide, tanto che si è dovuto sottoporre ad un nuovo intervento chirurgico per la definitiva asportazione della massa tumorale tiroidea.

Dalla disamina clinica s’identifica un chiaro errore di tecnica operatoria da parte del dott. Tizio per aver asportato la ghiandola timica in luogo della ghiandola tiroidea per la quale era stato necessario l’intervento, stante la presenza di un carcinoma papillifero.

A seguito di una relazione di consulenza tecnica specialistica medico-legale redatta dal dott. Caio, è stato confermato il nesso di causalità tra il sinistro descritto, l’evoluzione clinica (danno biologico temporaneo) e le menomazioni rilevate alla visita medico legale (danno biologico permanente); rilevava altresì la presenza di cicatrice estesa in regione anteriore del collo ed il relativo disagio lamentato dal paziente.

L’errore medico ha comportato anche gravi riflessi di natura psichica in un soggetto già angosciato per il necessario intervento chirurgico per la patologia tumorale, comportando ciò un decremento ed un depauperamento delle risorse psicofisiche e delle aspettative di vita, anche in relazione al danno esistenziale e/o non patrimoniale, conseguente alla lesione del diritto, costituzionalmente protetto, alla salute ed al miglior trattamento terapeutico connesso all’affidamento contrattuale per la cura di altra patologia, non esclusi i patimenti morali per il secondo intervento chirurgico reso necessario dal fatto illecito altrui.

Alla stregua dei migliori insegnamenti della giurisprudenza si deve dapprima sottolineare come la regola della c. d. doppia responsabilità, da cui derivava lo dicotomia tra la responsabilità contrattuale delle struttura sanitaria e quella extracontrattuale dell’operatore sanitario, è stata oramai superata dal consolidato orientamento che tende a ricondurre ai principi della responsabilità contrattuale anche l’illecito compiuto dal medico dipendente (Cass. Civ. n. 7336/98 e 2144/88): “L’obbligazione del medico dipendente per responsabilità professionale nei confronti del paziente si fonda sul “contatto sociale” caratterizzato dall’affidamento che il malato ripone in colui che esercita una professione protetta che ha per oggetto beni costituzionalmente tutelati. La natura contrattuale di tale obbligazione è individuata con riferimento non alla fonte ma al contenuto del rapporto. Dalla natura contrattuale della responsabilità del medico dipendente deriva che il regime della ripartizione dell’onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione sono quelli propri delle obbligazioni da contratto di prestazione d’opera professionale. Con particolare riguardo all’onere della prova, se l’intervento è di facile o “routinaria” esecuzione si applica il principio della “res ipsa loquitur” ed il medico, per andare esente da responsabilità, deve provare che l’insuccesso dell’operazione non è dipeso da un difetto di diligenza proprio”(Massima Cass. civ. Sez. III, 22/01/1999, n. 589).

Nella motivazione della citata Sentenza si precisa che il medico chirurgo nell’adempimento delle obbligazioni inerenti alla propria attività professionale è tenuto ad una diligenza che non è solo quella del buon padre di famiglia, come richiesto dall’art. 1176 c.1° cc, ma è quella specifica del debitore qualificato, come indicato dall’art. 1176 c. 2° cc, la quale comporta il rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione medica. “Il richiamo alla diligenza ha, in questi casi, la funzione di ricondurre la responsabilità alla violazione di obblighi specifici derivanti da regole disciplinari precise. In altri termini sta a significare applicazione di regole tecniche all’esecuzione dell’obbligo, e quindi diventa un criterio oggettivo e generale e non soggettivo”(ibid.).

In maniera più circostanziata sono intervenute di recente le Sezioni Unite che hanno ribadito la suddetta teorizzazione: infatti, “tale rapporto contrattuale si instaura solo tra il paziente e la struttura sanitaria e dalla giurisprudenza più recente viene considerato in termini autonomi dallo stesso rapporto tra paziente e medico (fondato su altro “fatto idoneo” di cui all’art. 1173 c.c., e cioè il contratto sociale) e qualificato come contratto atipico di “spedalità” o di “assistenza sanitaria”. La prestazione articolata di assistenza sanitaria, dovuta dalla struttura sanitaria ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi cosiddetti di protezione ed accessori (cfr. Cass. S.U. 1.2.2002, n. 9556)”(Cass. civ. Sez. Unite, 11-01-2008, n. 576 ).

Quanto alla ripartizione dell’onere probatorio, la giurisprudenza considera unitariamente, a tali fini, l’attività sanitaria come prestazione di mezzi, senza più farsi carico della natura della responsabilità del medico. Essa ritiene che incombe al professionista, che invoca il più ristretto grado di colpa di cui all’art. 2236 c.c., provare che la prestazione implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. In particolare, si sottolinea che in questi casi “opera il principio res ipsa loquitur, ampiamente applicato in materia negli ordinamenti anglosassoni, inteso come quell’evidenza circostanziale che crea una deduzione di negligenza”(ibid.).

Infine, vi è da sottolineare la necessità di una adeguata valorizzazione del danno non patrimoniale patito, stante l’evidente sofferenza causata dall’errata operazione in un soggetto gravemente malato che è stato costretto a sopportare l’angoscia di un nuovo intervento che, solo per puro caso, si è rivelato tempestivo rispetto alla possibile evoluzione della malattia degenerativa.

Infatti, “l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 cc consente ora di affermare che anche nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali. […] La lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l’obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte di responsabilità, contrattuale o extracontrattuale” (Cass. Civ., SS. UU. n. 26972/2008). Sempre la medesima decisione statuisce che tali pregiudizi possono essere provati attraverso le prove testimoniali, documentali e presuntive: inoltre, “il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire l’unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri”.Il paziente si ricoverava per un intervento chirurgico di tiroidectomia totale e veniva quindi dimesso; dall’esame del campione operatorio prelevato risultava l’asportazione di solo tessuto timico ed in effetti da un’ecografia di controllo si evidenziava la persistenza della ghiandola tiroide, tanto che si è dovuto sottoporre ad un nuovo intervento chirurgico per la definitiva asportazione della massa tumorale tiroidea.

Dalla disamina clinica s’identifica un chiaro errore di tecnica operatoria da parte del dott. Tizio per aver asportato la ghiandola timica in luogo della ghiandola tiroidea per la quale era stato necessario l’intervento, stante la presenza di un carcinoma papillifero.

A seguito di una relazione di consulenza tecnica specialistica medico-legale redatta dal dott. Caio, è stato confermato il nesso di causalità tra il sinistro descritto, l’evoluzione clinica (danno biologico temporaneo) e le menomazioni rilevate alla visita medico legale (danno biologico permanente); rilevava altresì la presenza di cicatrice estesa in regione anteriore del collo ed il relativo disagio lamentato dal paziente.

L’errore medico ha comportato anche gravi riflessi di natura psichica in un soggetto già angosciato per il necessario intervento chirurgico per la patologia tumorale, comportando ciò un decremento ed un depauperamento delle risorse psicofisiche e delle aspettative di vita, anche in relazione al danno esistenziale e/o non patrimoniale, conseguente alla lesione del diritto, costituzionalmente protetto, alla salute ed al miglior trattamento terapeutico connesso all’affidamento contrattuale per la cura di altra patologia, non esclusi i patimenti morali per il secondo intervento chirurgico reso necessario dal fatto illecito altrui.

Alla stregua dei migliori insegnamenti della giurisprudenza si deve dapprima sottolineare come la regola della c. d. doppia responsabilità, da cui derivava lo dicotomia tra la responsabilità contrattuale delle struttura sanitaria e quella extracontrattuale dell’operatore sanitario, è stata oramai superata dal consolidato orientamento che tende a ricondurre ai principi della responsabilità contrattuale anche l’illecito compiuto dal medico dipendente (Cass. Civ. n. 7336/98 e 2144/88): “L’obbligazione del medico dipendente per responsabilità professionale nei confronti del paziente si fonda sul “contatto sociale” caratterizzato dall’affidamento che il malato ripone in colui che esercita una professione protetta che ha per oggetto beni costituzionalmente tutelati. La natura contrattuale di tale obbligazione è individuata con riferimento non alla fonte ma al contenuto del rapporto. Dalla natura contrattuale della responsabilità del medico dipendente deriva che il regime della ripartizione dell’onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione sono quelli propri delle obbligazioni da contratto di prestazione d’opera professionale. Con particolare riguardo all’onere della prova, se l’intervento è di facile o “routinaria” esecuzione si applica il principio della “res ipsa loquitur” ed il medico, per andare esente da responsabilità, deve provare che l’insuccesso dell’operazione non è dipeso da un difetto di diligenza proprio”(Massima Cass. civ. Sez. III, 22/01/1999, n. 589).

Nella motivazione della citata Sentenza si precisa che il medico chirurgo nell’adempimento delle obbligazioni inerenti alla propria attività professionale è tenuto ad una diligenza che non è solo quella del buon padre di famiglia, come richiesto dall’art. 1176 c.1° cc, ma è quella specifica del debitore qualificato, come indicato dall’art. 1176 c. 2° cc, la quale comporta il rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione medica. “Il richiamo alla diligenza ha, in questi casi, la funzione di ricondurre la responsabilità alla violazione di obblighi specifici derivanti da regole disciplinari precise. In altri termini sta a significare applicazione di regole tecniche all’esecuzione dell’obbligo, e quindi diventa un criterio oggettivo e generale e non soggettivo”(ibid.).

In maniera più circostanziata sono intervenute di recente le Sezioni Unite che hanno ribadito la suddetta teorizzazione: infatti, “tale rapporto contrattuale si instaura solo tra il paziente e la struttura sanitaria e dalla giurisprudenza più recente viene considerato in termini autonomi dallo stesso rapporto tra paziente e medico (fondato su altro “fatto idoneo” di cui all’art. 1173 c.c., e cioè il contratto sociale) e qualificato come contratto atipico di “spedalità” o di “assistenza sanitaria”. La prestazione articolata di assistenza sanitaria, dovuta dalla struttura sanitaria ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi cosiddetti di protezione ed accessori (cfr. Cass. S.U. 1.2.2002, n. 9556)”(Cass. civ. Sez. Unite, 11-01-2008, n. 576 ).

Quanto alla ripartizione dell’onere probatorio, la giurisprudenza considera unitariamente, a tali fini, l’attività sanitaria come prestazione di mezzi, senza più farsi carico della natura della responsabilità del medico. Essa ritiene che incombe al professionista, che invoca il più ristretto grado di colpa di cui all’art. 2236 c.c., provare che la prestazione implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. In particolare, si sottolinea che in questi casi “opera il principio res ipsa loquitur, ampiamente applicato in materia negli ordinamenti anglosassoni, inteso come quell’evidenza circostanziale che crea una deduzione di negligenza”(ibid.).

Infine, vi è da sottolineare la necessità di una adeguata valorizzazione del danno non patrimoniale patito, stante l’evidente sofferenza causata dall’errata operazione in un soggetto gravemente malato che è stato costretto a sopportare l’angoscia di un nuovo intervento che, solo per puro caso, si è rivelato tempestivo rispetto alla possibile evoluzione della malattia degenerativa.

Infatti, “l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 cc consente ora di affermare che anche nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali. […] La lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l’obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte di responsabilità, contrattuale o extracontrattuale” (Cass. Civ., SS. UU. n. 26972/2008). Sempre la medesima decisione statuisce che tali pregiudizi possono essere provati attraverso le prove testimoniali, documentali e presuntive: inoltre, “il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire l’unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri”.